Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

IMU - imposta municipale propria

Responsabile di procedimento: MANCA Ornella
Responsabile di provvedimento: MANCA Ornella
Responsabile sostitutivo: MANCA Ornella

Descrizione

A decorrere dal primo gennaio 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito l’imposta unica comunale (IUC), ha eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e ha disciplinato nuovamente l’imposta municipale propria (IMU).

Presupposti IMU

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli): l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Soggetti passivi

Sono soggetti all’imposta municipale propria:

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  •  i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi

 

PAGAMENTI 2022

Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 

A disposizione il calcolatore  CALCOLATORE IMU 2022 – RISCOTEL

ALIQUOTE

  • Detrazione abitazione principale per le categorie Al-A8-A9 pari ad Euro 200,00 e anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  • aliquota agevolata pari al 7,5 per mille (0,75%), applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile e che sia stata presentata presso l’ufficio tributi l’apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’immobile è stato concesso in comodato e l’occupante ha acquisito la residenza nello stesso ;
  • aliquota agevolata pari al 7,5 per mille (0,75%), applicabile per immobili abitativi — e relative pertinenze come definite ai fini dell'abitazione principale — concessi in locazione con contratti stipulati e registrati ai sensi degli Accordi territoriali vigenti tra associazioni di categoria, a condizione che sia stata presentata presso l’ufficio tributi l’apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’immobile è stato concesso in locazione e l’occupante, per la sola tipologia di contratto prevista dalla L. 431/98 art.2 comma 3 abbia anche acquisito la residenza nello stesso;

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZZE (una sola per categoria - C2 — C6 — C7)

0,4%

FABBICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

0,1%

BENI MERCE

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; permane l’obbligo previsto dalla normativa, di presentazione entro i termini della dichiarazione IMU per l’anno in cui decorre la variazione, ove si dichiari tale destinazione, pena decadenza dall’agevolazione stessa.

0%

TERRENI AGRICOLI

0,76%

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, CATEGORIA “D”

0,91% (DI CUI 0,76% RISERVATA ALLO STATO)

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

0,91%

 IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI SOGGETTI ONLUS (ai sensi art. 10 D.Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività istituzionale, IMMOBILI DI PROPRIETA’ di soggetti ONLUS assegnati in comodato gratuito immobili ad altre ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento dalla loro attività istituzionale

0%

 

 

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

L'IMU deve essere pagata in due rate (o unica soluzione):

  • l'acconto entro il 16 giugno se cade di domenica al primo giorno lavorativo successivo (50 % dell'importo annuale dovuto)
  • il saldo entro il 16 dicembre se cade di domenica al primo giorno lavorativo successivo  (restante 50 % del dovuto con eventuali conguagli in caso di variazioni). Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando il  Modello F24, compilato con i seguenti codici

Codice Comune di Monserrato : F383

Codici Tributo:

  • abitazione principale e pertinenza = cod. 3912
  • altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
  • immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
  • immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
  • aree fabbricabili = cod. 3916
  • fabbricati rurali = cod. 3913.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non ancora definiti.

Allegati

File con estensione pdf Allegato: delibera aliquote imu.pdf
(Pubblicato il 26/11/2021 - Aggiornato il 26/11/2021 - 572 kb - pdf)
File con estensione pdf Regolamento IMU: login.aspx.pdf
(Pubblicato il 14/07/2021 - Aggiornato il 14/07/2021 - 236 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
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