Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AIRE - Anagrafe degli Italiani residenti all'estero

Responsabile di procedimento: SAINAS Simona
Responsabile di provvedimento: SAINAS Simona

Descrizione

L'AIRE è l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, contiene l’elenco dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi.
Seppure residenti all'estero, tali cittadini hanno il diritto di voto e il diritto di ottenere i certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.
Per l'iscrizione all'AIRE i cittadini entro 90 giorni dalla data di espatrio devono rilasciare una dichiarazione o all'Ufficio consolare competente o presso l’Ufficio anagrafe del Comune di ultima residenza.

Devono procedere all’iscrizione all'AIRE:

I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.

Non devono iscriversi all'AIRE:

Le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno.
Lavoratori stagionali.
I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
I militari in servizio presso gli uffici e le strutture NATO.

Cambio di indirizzo o di Circoscrizione Consolare
Il connazionale deve comunicare il cambio di indirizzo presso la circoscrizione Consolare (o la nuova circoscrizione di appartenenza) o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di iscrizione all’Aire del Comune dove in quest’ultimo caso può recarsi anche un parente o familiare munito di un documento in corso di validità per dichiarare l’esatto indirizzo e la circoscrizione di appartenenza.

Chi contattare

Personale da contattare: SAINAS Simona
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non ancora definiti.
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Recapiti e contatti
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