Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio della Carta d'identità in formato non elettronico.

Responsabile di procedimento: SAINAS Simona

Descrizione

ATTENZIONE

Il procedimento è valido per il rilascio della Carta d'Identità in formato cartaceo per motivi di sola urgenza quali:

- imminente viaggio all'estero

- visite mediche con obbligo di presentazione del documento di identità

Primo rilascio

  • Due fototessere recenti in formato cartaceo (con le caratteristiche che rispettino le regole adottate)
  • Insieme al minore devono essere presenti entrambi i genitori con i propri documenti d’identità oppure un solo genitore nel caso in cui il documento non debba essere valido per l'espatrio
  • Se il documento deve essere valido per l’espatrio, è necessario che il genitore non presente abbia concesso il proprio assenso mediante la modulistica apposita

Carta d’identità scaduta o deteriorata

  • Idem come sopra in più la carta d'identità scaduta

Carta d’identità persa o rubata

  • Due fototessere recenti in formato cartaceo (con le caratteristiche che rispettino le regole adottate)
  • Copia della denuncia di furto o smarrimento, rilasciata dalla forze di P.S.

La sostituzione della Carta d'identità in scadenza può essere fatta non prima di 180 giorni dalla scadenza.

Qualità delle fototessere

Come previsto dalla legge, la fotografia deve riprodurre il viso frontalmente, deve avere formato tessera, deve essere recente e su sfondo bianco.
 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Immediato

Costi per l'utenza

per diritti € 5,16

per diritti di segreteria € 0,26

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non ancora definiti.
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Recapiti e contatti
Piazza San Lorenzo - 09042 Monserrato (CA)
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Centralino Centralino 07057921
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