Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Registro degli accessi
Il Responsabile della Trasparenza dott.ssa Carla Maria Secci è la referente per l'Accesso civico (art. 5 d.lgs. n.33/2013)
Tipologie di accesso civico:
L’esercizio del diritto di accesso si suddivide in tre differenti tipologie di richiesta, a seconda dell'interesse che si intende tutelare:
- accesso agli atti e documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);
- accesso civico a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (cosiddetto accesso civico semplice);
- accesso civico a dati e documenti ulteriori (cosiddetto accesso civico generalizzato).
Accesso agli atti documentale
- è normato dagli artt. 22 e seguenti, della legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”). Tali disposizioni assumono carattere di specialità rispetto alle norme del decreto trasparenza La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, se dimostrano di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto della richiesta di accesso e uno specifico interesse che il soggetto richiedente deve dimostrare; non sono ammesse istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi finalizzati ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Accesso civico semplice
- è regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza ed è riferito ai soli atti ed alle informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali. Tale assunto comporta il diritto di chiunque di richiedere gli atti medesimi nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati sui siti Istituzionali (art. 5, co.1). Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata. La richiesta può essere fatta da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata) presentando la richiesta sul modello predisposto.
Accesso civico generalizzato (accesso FOIA)
- consente a chiunque di richiedere dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già obbligatoriamente oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto dei soli limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.
Modalità di esercizio:
L'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta potrà essere sottoscritta:
- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Invio telematico > La richiesta potrà essere inviata a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'URP: urp@pec.comune.monserrato.ca.it (attenzione l'indirizzo accetta solo mail inviate a mezzo PEC) oppure all'indirizzo protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it (l'indirizzo accetta anche mail NON certificate)
Invio con posta ordinaria > Il modulo debitamente compilato potrà essere trasmesso all'indirizzo: Comune di Monserrato, Piazza San Lorenzo, 09042 Monserrato
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Documentazione:
- Modello di istanza accesso civico semplice (art. 5 D.Lgs. 33/2013)
- Modello di istanza accesso civico FOIA (art. 5, comma II D.Lgs. 33/2013)